Detraibilità delle prestazioni sanitarie: via libera a quelle fisioterapiche

Per la la detraibilità della spesa fisioterapica sostenuta durante l’anno è sufficiente la sola parcella del professionista. Non legittima la richiesta di relativa prescrizione medica.

Detraibilità delle prestazioni sanitarie: via libera a quelle fisioterapiche

L’ Associazione Italiana dei Fisioterapisti (A.I.FI.) ha più volte chiarito il quadro normativo in merito alla detraibilità delle prestazioni sanitarie e in particolare di quelle fisioterapiche, citando la circolare 19/E del 1 giugno 2012 – pag. 15, con cui l’ Agenzia delle Entrate ha corretto la posizione adottata nel 2010.
L’ Agenzia stabilisce che all’ Utente è consentita la detraibilità della spesa fisioterapica allegando soltanto la parcella del professionista da cui risulti la prestazione effettuata anche in assenza di prescrizione medica.
Il chiarimento si è reso necessario alla luce di numerose segnalazioni relative a qualche CAF che aveva richiesto anche la prescrizione medica congiuntamente alla fattura: una richiesta da ritenersi dunque non legittima.
L’ Agenzia delle Entrate precisa inoltre la propria posizione in merito alla detraibilità delle prestazioni osteopatiche; nella circolare 11/e del 21/05/2014 – pag. 10, l’ Agenzia risponde al quesito sulla detraibilità delle spese per osteopatia nel modo seguente: “Il Ministero della Salute, interpellato al riguardo, ha precisato che a tutt’oggi la figura dell’ osteopata non è annoverabile fra le figure sanitarie riconosciute, il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale del Ministero stesso. Il predetto Dicastero ha precisato, altresì, che, in attesa di un eventuale riconoscimento normativo, le attività che in altri Paesi sono svolte dall’ osteopata afferiscono in Italia alle professioni sanitarie. In considerazione del parere fornito dal Ministero della Salute, si ritiene che le prestazioni rese dagli osteopati non consentano la fruizione della detrazione di cui all’ art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, e che le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie”.
Pertanto è possibile detrarre le spese per l’ osteopatia solo se eseguite da un laureato in Fisioterapia o in Medicina, mentre, lo ricordiamo, spesso gli osteopati sono operatori che non possiedono alcun titolo sanitario (laurea o titolo equipollente) e quindi la ricevuta da essi rilasciata (qualora questo avvenga) non è detraibile ai fini fiscali (la loro prestazione non si può definire prestazione sanitaria).
Prestate quindi molta attenzione a chi vi rivolgete per curare i vostri problemi.

Dott. Ft. OMT Antonello Viceconti

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